Proroga APE Sociale al 31/12/20
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Sono stati riaperti – a partire dal 1° gennaio 2020, come da Legge di Bilancio – i termini delle domande per l’accesso all’anticipo pensionistico sociale, posticipando così il periodo di sperimentazione dell’APE social che era inizialmente previsto si chiudesse al 31 dicembre 2019 fino.
Possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE i soggetti che, nel corso dell’anno 2020, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla Legge di Bilancio 2017, oltre a coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.
L’anticipo pensionistico sociale può essere richiesto a condizione di aver raggiunto 63 anni di età e si rivolge:
- agli iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei lavoratori dipendenti;
- ai fondi ad essa esclusivi o sostitutivi;
- le gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- la gestione separata dell’INPS.
Inoltre, il richiedente deve:
- aver maturato entro il 31 dicembre 2019 almeno 30 anni (o 36 anni di contributi per i lavori gravosi), a seconda della categoria di appartenenza, con un massimo di 2 anni di sconto per le donne;
- aver cessato l’attività lavorativa;
- essere residenti in Italia;
- essere privo di una pensione diretta in Italia o all’estero;
- maturare una pensione di vecchiaia di importo non inferiore a 1,4 volte l’importo della pensione minima dell’INPS (718,20 euro circa).
Lo strumento è riservato esclusivamente ai lavoratori che versano in condizione di difficoltà, ed in particolare a quattro profili di tutela:
- disoccupati;
- invalidi (superiore o uguale al 74%);
- caregivers (soggetti che assistono parenti disabili da almeno sei mesi; sono inclusi il coniuge o un parente di primo grado, parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti);
- addetti a mansioni cd. gravose (contenuti nel Decreto 18 aprile 2018).
Pensione di Cittadinanza: 13.211 domande accolte in Lombardia
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La pensione di cittadinanza ha registrato, al 31 ottobre, 120.327 utenti beneficiari in tutta Italia.
Questo il numero delle domande accolte da Inps alla fine del mese scorso, un tasso leggermente più alto dei circa 118 mila annunciati il 22 ottobre.
Il reddito di cittadinanza ha visto, invece, 900.283 domande accolte.
In tutto, Inps ha dichiarato che sono 1.020.610 i nuclei familiari che avranno a disposizione il contributo economico.
Le domande presentate, in realtà, comprendendo sia reddito che pensione di cittadinanza, sono 1.555.588.
Ad oggi, una domanda su tre viene respinta o resta in attesa.
Alcuni giorni fa è emerso anche un altro dato: a circa una famiglia su dieci il beneficio economico viene sospeso, per via della mancata integrazione della domanda.
Il caso riguarda i beneficiari di Rdc o Pdc che avevano fatto domanda a marzo dell'anno scorso: chi non si è messo a posto con i documenti, completando la pratica, come richiesto da Inps ai primi di ottobre, rischia di vedersi negato il contributo.
In Lombardia, le domande accolte di pensione di cittadinanza sono 13.211.
Il numero più alto di richieste va alla Campania, con 17.731 Pdc.
Dopo la Lombardia, vengono le 12.195 Pdc del Lazio, le 9.474 della Puglia e le 7.826 del Piemonte.
Inps ha annunciato pochi giorni fa anche il Bilancio sociale.
Risultano, tra l'altro, 3.141.082 prestazioni erogate agli invalidi civili nel 2018: 979.824 pensioni di invalidità e 2.161.258 indennità di accompagnamento.
Novità dichiarazione ISEE 2019
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Come sappiamo l’ISEE è lo strumento principale per accedere alle prestazioni dei servizi sociali, assistenziali, o per usufruire di tariffe agevolate nei servizi di pubblica utilità regolamentato dal D.P.C.M. n. 159/2013.
Con il Decreto interministeriale n. 347 del 4 ottobre 2019 sono stati approvati i nuovi modelli della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), nonché le relative istruzioni per la compilazione.
L’INPS, con il messaggio numero 3835 del 23 ottobre 2019, ha fornito le spiegazioni per la compilazione della nuova DSU (dichiarazione sostitutiva unica) per presentare l’ISEE Corrente, secondo quanto previsto dall’articolo 28-bis del Decreto Crescita, che in particolare estende il periodo di validità dell’ISEE corrente e allarga il perimetro delle occasioni in cui può essere richiesto.
L’ISEE corrente è una dichiarazione aggiuntiva a quella ordinaria con la quale il contribuente può far richiesta di modificare la propria DSU dichiarata in precedenza per il calcolo dell’ISEE se nel corso dell’anno si è verificato un peggioramento della propria situazione reddituale.
Le nuove regole introdotte dal Decreto Crescita intervengono facilitando il rilascio dell’Isee corrente 2019.
In passato il modello si poteva presentare solo in presenza di una variazione della situazione reddituale superiore del 25% rispetto a quella indicata nell’Isee ordinario e, in aggiunta, il verificarsi di almeno uno di questi eventi:
- Sospensione o riduzione del lavoro ovvero risoluzione del rapporto in caso di contratto a tempo indeterminato;
- Cessazione di un’attività di lavoro autonomo svolta per almeno un anno;
- Conclusione di un contratto a termine di durata pari ad almeno 120 giorni.
Con le modifiche apportate alla DSU, per l’Isee corrente sarà sufficiente ritrovarsi in una delle seguenti situazioni:
- Variazione della situazione lavorativa;
- Interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari per uno o più componenti il nucleo familiare;
- Variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto a quanto dichiarato in precedenza.
Infine, cambiano anche i termini di validità dell’Isee corrente.
Passano infatti da due a sei mesi (decorrenti dal momento della presentazione del modello).
Nel caso in cui, in presenza di ISEE corrente valido, un componente del nucleo famigliare trovi nuova occupazione e/o fruisca di nuovi trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fine IRPEF è necessario presentare nuovo ISEE corrente entro i due mesi dall’inizio della variazione.
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