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Finanziaria 2019: le proposte di Cgil, Cisl e Uil
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Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - Ottobre 2018
- Categoria: Risparmiamo
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online la Guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, aggiornata ad ottobre 2018.
La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha prorogato al 31 dicembre 2018, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Oltre alla proroga, la legge ha introdotto alcune importanti novità. Tra queste:
- la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. È ridotta al 50% anche la percentuale di detrazione per le spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro).
- L’esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.
- L’introduzione per l’anno 2018 di una nuova detrazione (65%, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
- La detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Riguardo alle caldaie a condensazione, dunque, dal 2018 si può usufruire della detrazione del 50% per quelle che possiedono un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013. Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.
La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dalla precedente legge di bilancio.
Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per gli interventi condominiali la legge di bilancio 2018 ha previsto detrazioni ancora maggiori quando sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Altra importante novità, in vigore dal 2018, è rappresentata dalla possibilità di cedere il credito, corrispondente alla detrazione spettante, anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali.
Pertanto, indipendentemente dall’immobile su cui si effettuano gli interventi, dal 2018 tutti i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono scegliere, invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
I contribuenti diversi dagli incapienti possono cedere il credito a fornitori o altri soggetti privati, ad esclusione, però, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.
La presente guida descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.
SCARICA QUI LA GUIDA "LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO"
Compagna superstite: riconoscimento del diritto acquisito
- Categoria: Previdenza
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Per il riconoscimento del diritto di abitazione la compagna superstite non residente anagraficamente nell'immobile di proprietà del compagno defunto può dimostrare il suo status di convivente mediante un'autocertificazione.
Il diritto, però, non può essere inserito nella dichiarazione di successione: lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate, sollecitata da un'istanza di interpello, con la risposta n. 37/2018. L'Amministrazione ricorda che la legge 76/2016 stabilisce espressamente che "in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza, se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni" (articolo 1, comma 42).
Tale riconoscimento è teso a garantire la tutela del diritto a continuare a vivere nella casa dove si è svolto il programma di vita in comune dalle pretese restitutorie dei successori del defunto, per un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente a consentite al superstite di provvedere in altro modo a soddisfare l'esigenza abitativa.
Se, come nel caso oggetto dell'istanza di interpello, la compagna superstite non ha la residenza anagrafica nella casa di proprietà del de cuius, ai fini del diritto di abitazione lo status di convivenza può essere riconosciuto sulla base di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47, Dpr 445/2000.
Il diritto di abitazione, però, non può essere inserito nella dichiarazione di successione perché, nel caso specifico all'attenzione dell'Amministrazione, il convivente non assume né la qualifica di erede né quella di legatario dell'immobile, in quanto manca una disposizione testamentaria volta a istituirlo come tale.
Venire al mondo all'alba
- Categoria: Ambiente e Cultura
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Riceviamo e pubblichiamo una poesia scritta da Dolores Tettamanti, iscritta FNP dei Laghi.
Alle cinque e venti della notte sono nate due gemelle, sono nate in casa, perché a quei tempi si preferiva partorire in casa. Nate alle cinque e venti; in questa stagione l'ora dell'ultimo allungarsi della notte che si arrende e fa largo alla prima luce dell'alba. Chissà perché tanti bambini si chiesero delle ostetriche nascono in quell'ora in cui la città attorno è silenziosa, mentre sulle facciate delle case si disegnano rare finestre illuminate.
La mamma dopo un'interminabile notte, loro finalmente sono nate, nell'alba di ottobre. Da ufori l'eco attutita dei rumori della città che si andava svegliando; il primo tram perché era il mezzo di quei tempi, la consegna del latte di casa in casa; poi una campana venir da lontano.
Tutto uguale ad ogni altra mattina; il pallore del giorno che fuori avanzava e finita la notte.
Chissà perché tanti bambini nascono all'alba? Il primo pianto e ora dormono insieme nella culla, sfinite dello straordinario viaggio. E il giorno ora si alza piano, e calma la città di voci e rumori abituali.
L'alba l'ora in cui i bambini preferiscono nascere, portati al mondo da una corrente segreta.
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