Corriere previdenza 8

Gli importi delle pensioni vengono rivalutati annualmente in quanto indicizzati all’aumento del costo della vita, ma possono variare ed essere rideterminati anche per effetto di condizioni che si vengono a creare dopo che l’INPS ha provveduto a determinare in modo definitivo l’importo della prestazione pensionistica. I ricalcoli possono avvenire per:

  • Riconoscimento di periodi contributivi precedenti la decorrenza della pensione
  • Contributi versati dopo la data del pensionamento
  • Ricalcolo per motivi reddituali o documentali

A volte può accadere che dopo il calcolo e la liquidazione definitiva della pensione vengano accreditati dei contributi pensionistici che si collocano in periodi precedenti alla decorrenza della pensione.

Questi casi possono essere ad esempio: la liquidazione di arretrati di stipendio per i lavoratori dipendenti (retribuzioni accessorie liquidate dopo la cessazione del rapporto di lavoro, arretrati maturati a seguito di un rinnovo contrattuale, ecc.) oppure l’accredito di contribuzione figurativa o da riscatto riconosciuti in ritardo.

In tali casi è possibile richiedere in qualsiasi momento il ricalcolo della pensione definitiva a ritroso fino alla data di origine della prestazione; occorre però tenere presente che esiste la prescrizione per i ratei arretrati che è limitata a 5 anni.

In questi casi la legge prevede la liquidazione di un supplemento di pensione. L’esempio più classico riguarda i lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti) i quali, non dovendo cessare l’attività lavorativa per accedere alla pensione, proseguono la loro attività autonoma versando i relativi contributi.

Anche i lavoratori dipendenti del settore privato che, dopo aver cessato effettivamente il rapporto di lavoro per ottenere la pensione hanno poi ripreso un’altra attività lavorativa, possono fare domanda di supplemento della pensione. Il calcolo per determinare l’importo del supplemento è identico a quello previsto per stabilire l’importo della pensione e la cifra così ottenuta va ad incrementare la pensione lorda già in pagamento, diventando un tutt’uno con la stessa a partire dal mese successivo alla richiesta .

Il supplemento però è possibile solo se la contribuzione versata per ottenere la pensione e quella versata dopo la sua decorrenza, possono essere tra loro cumulabili o totalizzabili per legge. La domanda di supplemento può essere inoltrata non prima che siano trascorsi 5 anni dalla decorrenza della pensione e le successive domande dopo almeno 5 anni dalla precedente richiesta, senza alcun limite nel numero di domande.

Vi è però una possibilità per abbreviare il periodo da 5 a soli 2 anni, cioè quando l’interessato ha compiuto l’età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia (oggi 67 anni). Occorre precisare che il supplemento non viene mai riconosciuto automaticamente ma deve sempre essere richiesto.

Vediamo adesso alcune situazioni particolari che sfuggono alla normativa generale sopra descritta:

  • Un pensionato titolare di pensione da lavoro dipendete (cat. VO) che possiede contributi da lavoro autonomo (ART. ,COM., C.D.) non considerati nella pensione, può richiedere il supplemento solo al compimento dell’età di 67 anni (requisito odierno) e comunque non prima che siano trascorsi due anni dalla decorrenza della pensione;
  • Nel caso di un pensionato titolare di pensione ottenuta col Cumulo (VOCUM) o con la Totalizzazione (VOTOT) dei fondi previdenziali, il supplemento è possibile solo se vi è “compatibilità previdenziale” tra la contribuzione versata successivamente al pensionamento e quella versata nei fondi previdenziali utilizzati per la liquidazione della pensione;
  • Il pensionato ex dipendente pubblico che ha poi ripreso un’attività lavorativa nel settore privato sia dipendente che autonomo, non potrà chiedere il supplemento della pensione ma una pensione supplementare di vecchiaia che oggi è prevista a 67anni;
  • La situazione appena descritta vale anche per chi ha una pensione di categoria VO (solo lavoro dipendente nel settore privato) e che ricomincia a lavorare con un contratto di collaborazione col versamento dei contributi nella Gestione Separata dell’INPS; anche in questo caso l’interessato non potrà richiedere il supplemento ma dovrà inoltrare la richiesta di pensione di vecchiaia supplementare al compimento del 67° anno di età.
  • Per un pensionato titolare di una pensione liquidata con contribuzione della Gestione Separata INPS che prosegue l’attività lavorativa con il versamento dei contributi nella medesima gestione, la prima richiesta di supplemento potrà essere richiesta dopo soli 2 anni dalla decorrenza della pensione indipendentemente dall’età anagrafica. Gli eventuali successivi supplementi potranno essere richiesti a distanza di 5 anni dai precedenti.

Riguarda la rideterminazione dell’importo lordo della pensione che viene determinato per effetto di particolari situazioni come riportato di seguito in modo esemplificativo. Occorre precisare che questo ricalcolo può avvenire sia a seguito di una richiesta dell’interessato che per effetto delle verifiche effettuate dall’INPS (vedi ad esempio i modelli RED) o per scadenze già prestabilite:

  • rideterminazione dell’importo della pensione nel caso in cui siano variati i redditi per l’integrazione al trattamento minimo o la maggiorazione sociale ;
  • incumulabilità dell’assegno ordinario di invalidità con i redditi derivati da lavoro e con i redditi di qualsiasi natura;
  • ricalcolo della pensione ai superstiti a seguito della cessazione della quota di un contitolare;
  • incumulabilità della pensione ai superstiti con il possesso di altri redditi soggetti all’IRPEF.

Gli esempi sopra descritti non contemplano tutte le casistiche che potrebbero presentarsi, pertanto consigliamo agli interessati di rivolgersi presso le nostre sedi FNP o di prendere un appuntamento con un operatore del nostro patronato INAS della CISL.

Consigliamo chi volesse avere maggiori informazioni in merito ai temi qui trattati, di contattare i nostri collaboratori della FNP CISL presenti sul territorio della Lombardia e di seguito elencati oppure di prendere un appuntamento presso gli sportelli del nostro patronato INAS della CISL.