Quattordicesima

La Quattordicesima mensilità è una somma aggiuntiva, di importo netto, corrisposta dall'INPS generalmente insieme alla mensilità di luglio (o di dicembre) ai pensionati con almeno 64 anni di età e che soddisfano precisi requisiti reddituali.

La Quattordicesima mensilità spetta ai titolari di trattamenti pensionistici provenienti da lavoro dipendente pubblico e privato, e da lavoro autonomo.

Non hanno diritto alla Quattordicesima mensilità i pensionati titolari di trattamenti esclusivamente a carico delle casse privatizzate e private dei liberi professionisti. Sono, inoltre, esclusi i titolari di trattamenti assistenziali puri, quali la pensione sociale, l'assegno sociale, i trattamenti per invalidi civili, ciechi e sordomuti.

La Quattordicesima mensilità spetta indistintamente a uomini e donne che abbiano compiuto i 64 anni di età. A chi matura il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto in poi, la prestazione viene attribuita con la mensilità di dicembre.

Si considerano i contributi obbligatori, volontari, figurativi, ricongiunti, da riscatto, ecc. Del solo titolare della prestazione sono presi a riferimento i redditi, assoggettabili o esenti dall'IRPEF, esclusi quello della casa di abitazione, gli arretrati di qualsiasi genere, i trattamenti di fine rapporto, la pensione di guerra, i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento e simili. Il reddito del coniuge non viene preso in considerazione. Il limite di reddito annuo del titolare è soggetto a perequazione automatica.

L'importo della Quattordicesima mensilità varia in funzione dell''anzianità contributiva complessiva del titolare (fino a 15 anni, fino a 25 anni, oltre i 25 anni di contribuzione per i dipendenti oppure fino a 18 anni, fino a 28 anni, oltre i 28 anni di contribuzione per gli autonomi) e non è soggetto a perequazione automatica.

La Quattordicesima mensilità è di norma erogata d'ufficio dall'INPS, ossia senza presentare alcuna domanda, al compimento dei 64 anni di età e sulla base dei redditi degli anni precedenti. È riconosciuta, in via provvisoria, dall'istituto previdenziale, in quanto la successiva verifica delle condizioni reddituali del titolare viene effettuata attraverso la procedura RED.

Attenzione! Può tuttavia capitare che, pur in presenza dei requisiti previsti, gli aventi diritto non si vedano corrisposta dall'INPS la Quattordicesima mensilità: in questo caso, si potranno rivolgere al Patronato INAS CISL per verificare la propria posizione e presentare all'Istituto previdenziale l'eventuale domanda di ricostituzione.

In questo caso l'INPS liquiderà la prestazione con tutti gli arretrati calcolati a partire dal compimento dei 64 anni di età e, comunque, entro il limite di prescrizione di 5 anni.

Quattordicesima 1

Quattordicesima 2