Corriere previdenza

Una recente legge ha introdotto nuove tutele in favore dei lavoratori a cui  è stata riconosciuta  una percentuale di invalidità pari o superiore al 74%  in quanto affetti da patologie oncologiche oppure da malattie invalidanti o croniche anche rare, parliamo quindi di:

  • congedo di 24 mesi non retribuito;
  • sospensione dell'esecuzione di un'attività autonoma;
  • dieci ore annue di permesso retribuito.

Queste nuove tutele potranno essere richieste solo a partire dal 01/01/2026.

Questo congedo è rivolto ai lavoratori dipendenti che, affetti dalle patologie prima descritte e riconosciuti invalidi civili nella misura pari o superiore al 74%, abbiano esaurito tutti i periodi di congedo previsti dalle norme di legge o dal contratto collettivo di lavoro. Per loro la nuova norma prevede che possano richiedere ulteriori periodi di congedo non retribuito fino ad un massimo di 24 mesi. Questi periodi possono essere fruiti anche in maniera non continuativa. Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto ad alcuna retribuzione, salvo trattamenti contrattuali di miglior favore e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Tale congedo, non essendo retribuito, non è coperto da contribuzione previdenziale, ma è possibile provvedere al  versamento dei contributi effettuando versamenti volontari o tramite riscatto. La richiesta del congedo deve essere corredata da una certificazione medica che attesta la malattia e rilasciata dal medico di medicina generale oppure dal medico specialista che opera in una struttura pubblica o privata accreditata.  Al termine del congedo di 24 mesi il lavoratore dipendente, nel caso in cui l’attività lavorativa lo consenta, ha diritto ad accedere prioritariamente alla modalità di lavoro agile (smart working).

Viene introdotta questa nuova e specifica tutela per i lavoratori autonomi che sono affetti da patologie oncologiche oppure da malattie invalidanti o croniche anche rare ed invalidi almeno al 74%. A loro la nuova legge consente ora  di poter sospendere fino ad un massimo di 300 giorni  l’esecuzione della prestazione lavorativa eseguita  per il committente del lavoro.

I lavoratori dipendenti, affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ossia da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, previa certificazione medica (medico di medicina generale o specialista), hanno diritto a 10 ore di permesso aggiuntive all’anno per effettuare visite, esami, analisi e cure mediche. Questi permessi orari vengono retribuiti alle stesse condizioni previste nei giorni di assenza per malattia e si aggiungono ai congedi e permessi retribuiti che la normativa ed i contratti collettivi di lavoro già oggi garantiscono. Le 10 ore di permesso retribuito aggiuntive vengono riconosciute anche ai lavoratori dipendenti (privati o pubblici) genitori di figli minorenni che sono affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, da malattie invalidanti o croniche anche rare.

  1. I lavoratori dipendenti assenti per malattia oncologica hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro come previsto per legge e disciplinato dai contratti collettivi  di lavoro.
  2. In casi di patologie che richiedono terapie salvavita non è previsto l’obbligo del rispetto delle fasce orarie di reperibilità (visite fiscali).
  3. I lavoratori dipendenti  a cui è stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa (invalidità) superiore al 50% e che devono effettuare cure correlate all’invalidità, possono usufruire ogni anno di un periodo pari a 30 giorni di congedo retribuito a carico del datore di lavoro.
  4. Per i cittadini con handicap grave le tutele variano in base alle diverse situazioni: se il richiedente è lui stesso disabile oppure se il lavoratore deve assistere un familiare con disabilità grave. Tali tutele riguardano il congedo straordinario retribuito (fino a due anni), il prolungamento del congedo parentale, i permessi retribuiti  (fino a 3 giorni al mese o 2 ore al giorno), la scelta della sede di lavoro (ove possibile) e l’ esenzione dal lavoro notturno.
  5. Secondo il grado di invalidità e la tipologia dell’accertamento sono previste: pensioni di inabilità od assegni di invalidità da contributi lavorativi, pensioni o assegni di invalidità civili, indennità come quella di accompagnamento.
  6. Si può inoltre richiedere una riduzione di alcuni requisiti previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche di vecchiaia o anticipate (anzianità).
ATTENZIONE

Consigliamo chi volesse avere maggiori informazioni in merito ai temi qui trattati, di contattare le nostre sedi della FNP CISL oppure di prendere un appuntamento presso gli sportelli del nostro patronato INAS della CISL.

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